Flussi Finanziari

Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del  2010 e 217 del 2010)

La Legge n. 136 del 13 agosto 2010,  "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 prevede all'art. 3 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.
Gli art. 3 e 6 della legge 136/2010 dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche. La nuova disciplina è entrata in vigore dal 7 settembre 2010.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge in oggetto, l'appaltatore o fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


Bonifici e conti correnti dedicati
Per i movimenti finanziari deve essere utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni può determinare  la risoluzione  del contratto.


Comunicazioni alla stazione appaltante
L'appaltatore o fornitore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; nonché comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.


modulo di dichiarazione da compilare e trasmettere alla stazione appaltante.

 

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Modalità di effettuazione dei bonifici
Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).


Clausola relative alla tracciabilità
La stazione appaltante nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


Sanzioni
L'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 prevede l'applicazione di specifiche sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 della predetta legge.
 

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